(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 86 del 23 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica dell'art. 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 «Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio» 1. Dopo il comma 6 dell'art. 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. In attesa del completamento delle operazioni di individuazione dello stato degli allacciamenti degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, resta sospesa la applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 37 fino al 31 dicembre 2010. 6-ter. Entro novanta giorni dalla approvazione in via definitiva da parte della Giunta regionale delle direttive per la redazione dei piani di classifica di cui all'art. 36, i Consorzi di bonifica approvano i piani di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile di cui al comma 1 dell'art. 35. 6-quater. Decorso il termine di cui al comma 6-ter, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nomina un commissario ad acta con oneri a carico del consorzio medesimo, che procede alla approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro i successivi sessanta giorni.».