(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
             Regione Veneto n. 86 del 23 novembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
  Modifica dell'art. 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 
      «Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio» 
 
    1. Dopo il comma 6 dell'art. 41 della legge  regionale  8  maggio
2009, n. 12, sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis.  In  attesa  del  completamento   delle   operazioni   di
individuazione dello stato degli allacciamenti degli immobili  urbani
serviti da pubblica fognatura,  resta  sospesa  la  applicazione  dei
commi 2 e 3 dell'art. 37 fino al 31 dicembre 2010. 
    6-ter. Entro novanta giorni dalla approvazione in via  definitiva
da parte della Giunta regionale delle direttive per la redazione  dei
piani di classifica di  cui  all'art.  36,  i  Consorzi  di  bonifica
approvano  i  piani  di  classifica  degli  immobili  ricadenti   nel
comprensorio consortile di cui al comma 1 dell'art. 35. 
    6-quater. Decorso il termine di cui al  comma  6-ter,  la  Giunta
regionale diffida il consorzio inadempiente a provvedere entro trenta
giorni, decorsi i quali nomina un commissario ad  acta  con  oneri  a
carico del consorzio medesimo,  che  procede  alla  approvazione  del
piano  di  classifica  e  del  perimetro  di  contribuenza  entro   i
successivi sessanta giorni.».